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FAQ DUVRI e contratti d’appalto

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) deve essere redatto dal committente per ogni contratto d'appalto, opera o somministrazione, salvo i casi di esonero previsti dalla norma (durata < 5 uomini-giorno e assenza di rischi specifici).

Riferimenti normativi principali: D.Lgs. 81/08 (art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto))

Domande frequenti

  • Quando è obbligatorio il DUVRI?

    Per contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione svolti all’interno della propria azienda o ciclo produttivo. Esonero: durata < 5 uomini-giorno e assenza di rischi biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni e altri rischi specifici (art. 26 c. 3-bis).

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  • Qual è la differenza tra PSC, POS e DUVRI?

    PSC: cantieri con più imprese, redatto dal Coordinatore Sicurezza in Progettazione (CSP). POS: ogni impresa esecutrice in cantiere. DUVRI: appalti interni al ciclo produttivo del committente, no cantieri.

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  • Quando il DUVRI NON è obbligatorio?

    Per servizi di natura intellettuale, mere forniture senza installazione, lavori o servizi la cui durata non superi i 5 uomini-giorno (e in assenza di rischi cancerogeni/biologici/atmosfere esplosive/agenti chimici pericolosi). Esonero ex art. 26 c. 3-bis D.Lgs. 81/08.

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  • I costi della sicurezza nei contratti d’appalto sono soggetti a ribasso?

    No. I costi della sicurezza derivanti dai rischi di interferenza vanno indicati separatamente nei contratti d’appalto e NON sono soggetti a ribasso d’asta (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08 e art. 41 c. 14 D.Lgs. 36/2023 — Codice Contratti Pubblici).

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