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Corso RLS: 32 ore per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

La formazione obbligatoria per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto o designato in azienda: 32 ore iniziali previste dall'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, seguite da un aggiornamento annuale di 4 ore (aziende fino a 50 lavoratori) o 8 ore (oltre 50).

Corso base
32 ore
Aggiornamento < 50 lav.
4 ore / anno
Aggiornamento > 50 lav.
8 ore / anno
Normativa
Art. 37, c. 11 D.Lgs. 81/08

A chi serve e quando è obbligatorio

Il RLS è eletto dai lavoratori (nelle aziende fino a 15 lavoratori) o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali (oltre 15). Va formato a spese del datore di lavoro, in orario di lavoro, entro un tempo ragionevole dall'elezione. Se non viene eletto, l'azienda deve fare riferimento al RLS territoriale e versare il relativo contributo al Fondo INAIL.

Chi deve frequentarlo

  • Lavoratori appena eletti o designati RLS
  • RLS in carica con formazione non documentabile o incompleta
  • RLS che devono svolgere l'aggiornamento annuale
  • Aziende con più unità produttive che hanno più RLS da formare

Quando va fatto

  • Subito dopo l'elezione o la designazione
  • Ogni anno per l'aggiornamento (4 o 8 ore in base al numero di lavoratori)
  • Quando il RLS cambia azienda o unità produttiva con rischi diversi

Durata del corso

La durata minima è fissata direttamente dal D.Lgs. 81/08; i contratti collettivi possono prevedere durate e contenuti aggiuntivi. Almeno 12 delle 32 ore devono riguardare i rischi specifici dell'azienda e le misure di prevenzione adottate.

PercorsoDurataNote
Corso base RLS32 oreDi cui almeno 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
Aggiornamento — aziende da 15 a 50 lavoratori4 ore / annoObbligatorio per legge; sotto i 15 lavoratori è la contrattazione collettiva a definirlo.
Aggiornamento — aziende con più di 50 lavoratori8 ore / annoObbligatorio per legge.

Programma del corso

Quadro normativo e ruolo del RLS

  • Principi giuridici comunitari e nazionali, D.Lgs. 81/08 e norme collegate
  • Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza
  • Soggetti coinvolti e relativi obblighi: DL, dirigenti, preposti, RSPP, medico competente
  • Attribuzioni, prerogative e tutele del RLS; rapporti con RSPP e organi di vigilanza

Valutazione dei rischi e prevenzione

  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio; il DVR e la sua consultazione
  • Rischi specifici aziendali e misure tecniche, organizzative e procedurali (12 ore)
  • Sorveglianza sanitaria, DPI, formazione e informazione dei lavoratori

Comunicazione e partecipazione

  • Tecniche di comunicazione e gestione delle riunioni periodiche (art. 35)
  • Consultazione preventiva e accesso ai documenti aziendali
  • Casi pratici: segnalazioni, sopralluoghi, verbali

Modalità di erogazione

La formazione del RLS si svolge in presenza o in videoconferenza sincrona. L'e-learning è utilizzabile solo se espressamente previsto dal contratto collettivo applicato, e comunque non per la parte sui rischi specifici aziendali.

Aula

Ammessa

Presso la sede aziendale o in aula attrezzata, con registro presenze e verifica finale.

Videoconferenza sincrona

Ammessa

Equiparata alla presenza dall'Accordo 17/04/2025: docente in diretta, interazione e tracciamento della presenza.

E-learning

Solo in parte

Solo se ammesso dal CCNL di riferimento e limitatamente alla parte generale; verifica il contratto applicato prima di scegliere questa modalità.

Validità dell'attestato

L'attestato del corso base non scade, ma l'obbligo di aggiornamento è annuale: 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore oltre i 50. Sotto i 15 lavoratori l'aggiornamento è definito dalla contrattazione collettiva.

Il RLS resta in carica per la durata prevista dal CCNL (di norma tre anni) e può essere rieletto; la formazione già svolta resta valida se documentata e aggiornata.

Sanzioni se manca il corso

L'omessa formazione del RLS rientra nelle violazioni dell'art. 37 sanzionate dall'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08 (arresto da due a quattro mesi o ammenda, negli importi rivalutati periodicamente). La mancata consultazione del RLS nei casi previsti dall'art. 50 è sanzionata separatamente.

Riferimenti normativi

  • Art. 37, c. 10-11 D.Lgs. 81/08 — durata minima 32 ore e aggiornamento periodico
  • Art. 47-50 D.Lgs. 81/08 — elezione, attribuzioni e prerogative del RLS
  • Contratti collettivi nazionali — contenuti specifici e modalità dell'aggiornamento
  • Art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/08 — sanzioni per omessa formazione

Testi di riferimento: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni sulla formazione.

Domande frequenti

Quante ore dura il corso RLS?

32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici dell'azienda e alle misure di prevenzione adottate (art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08). I contratti collettivi possono prevedere durate superiori.

Ogni quanto va aggiornato il RLS?

Ogni anno: 4 ore nelle aziende da 15 a 50 lavoratori, 8 ore in quelle con più di 50 lavoratori. Sotto i 15 lavoratori la periodicità è stabilita dal CCNL.

Il corso RLS si può fare online?

In videoconferenza sincrona sì. L'e-learning asincrono è ammesso solo se lo prevede il contratto collettivo applicato e comunque non per il modulo sui rischi specifici aziendali.

Chi paga il corso RLS e quando si svolge?

Il costo è a carico del datore di lavoro e la formazione si svolge in orario di lavoro, senza oneri economici per il lavoratore (art. 37, comma 12).

Cosa succede se in azienda non c'è un RLS?

L'elezione è un diritto dei lavoratori, non un obbligo. Se non viene eletto, le funzioni sono svolte dal RLS territoriale (RLST) e il datore di lavoro versa il contributo al Fondo INAIL previsto dall'art. 52. Il datore di lavoro deve comunque comunicare all'INAIL il nominativo del RLS quando eletto.

Il RLS può anche essere RSPP o preposto?

Il RLS non può coincidere con il RSPP per evidente conflitto di ruoli. Può essere un preposto, anche se è preferibile evitarlo per garantire l'indipendenza della funzione di rappresentanza.

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