Corso sicurezza per dirigenti: 12 ore secondo l'Accordo 2025
La formazione prevista dall'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 per chi organizza e dirige l'attività lavorativa: l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 fissa la durata in 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni cinque anni.
A chi serve e quando è obbligatorio
È dirigente, ai fini della sicurezza, chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali. Conta il ruolo effettivamente svolto, non la qualifica contrattuale: direttori di stabilimento, responsabili di funzione e amministratori con deleghe operative rientrano spesso nella definizione.
Chi deve frequentarlo
- Dirigenti con qualifica contrattuale e responsabilità organizzative
- Direttori di stabilimento, di sede o di area
- Responsabili di funzione con potere di spesa e di organizzazione
- Amministratori e soci con deleghe operative in materia di sicurezza
- Dirigenti delegati ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08
Quando va fatto
- All'assunzione dell'incarico dirigenziale o al conferimento della delega
- Entro 60 giorni dalla nomina, se non già formato
- Ogni 5 anni per l'aggiornamento di 6 ore
Durata del corso
L'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 ha ridefinito la durata del corso per dirigenti in 12 ore, articolate in quattro moduli. La formazione per dirigenti sostituisce quella per lavoratori e, se completa, anche quella per preposti.
| Percorso | Durata | Note |
|---|---|---|
| Corso base dirigenti | 12 ore | Quattro moduli: giuridico-normativo, gestione e organizzazione, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione e consultazione. |
| Aggiornamento | 6 ore | Ogni 5 anni; può essere svolto anche tramite convegni e seminari coerenti con i contenuti previsti. |
Programma del corso
Modulo 1 — Giuridico-normativo
- Sistema legislativo in materia di sicurezza e responsabilità civili e penali
- Soggetti del sistema di prevenzione: compiti, obblighi, responsabilità
- Delega di funzioni (art. 16) e responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001)
Modulo 2 — Gestione e organizzazione della sicurezza
- Modelli di organizzazione e gestione (art. 30), sistemi di gestione e ISO 45001
- Gestione della documentazione tecnico-amministrativa e degli appalti (DUVRI)
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e sorveglianza sanitaria
Modulo 3 — Individuazione e valutazione dei rischi
- Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi e il DVR
- Rischi specifici: infortuni, near miss, stress lavoro-correlato, differenze di genere ed età
- Misure tecniche, organizzative e procedurali; DPI e sorveglianza sanitaria
Modulo 4 — Comunicazione, formazione e consultazione
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- Tecniche di comunicazione e lavoro di gruppo
- Consultazione e partecipazione del RLS; riunione periodica
Modalità di erogazione
Per i dirigenti l'Accordo 2025 ammette tutte le modalità, compreso l'e-learning per l'intero percorso, purché la piattaforma rispetti i requisiti dell'allegato dedicato (tracciamento, tutor, verifica finale).
Aula
AmmessaPresso la sede aziendale o in aula attrezzata, con registro presenze e verifica finale.
Videoconferenza sincrona
AmmessaEquiparata alla presenza dall'Accordo 17/04/2025: docente in diretta, interazione e tracciamento della presenza.
E-learning
AmmessaAmmesso per corso base e aggiornamento, con piattaforma conforme ai requisiti dell'Accordo.
Validità dell'attestato
L'attestato va aggiornato ogni 5 anni con 6 ore di formazione. La formazione per dirigenti è credito formativo permanente per la parte giuridico-normativa e resta valida al cambio di azienda se documentata.
Chi è già formato come dirigente non deve seguire il corso lavoratori né quello per preposti, salvo integrazioni sui rischi specifici della nuova realtà aziendale.
Sanzioni se manca il corso
La mancata formazione dei dirigenti è sanzionata dall'art. 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/08 con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda, negli importi periodicamente rivalutati. In caso di infortunio, il dirigente non formato risponde direttamente per gli obblighi dell'art. 18 e la sua inadempienza può ricadere sull'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Riferimenti normativi
- Art. 2, c. 1, lett. d) D.Lgs. 81/08 — definizione di dirigente
- Art. 37, c. 7 D.Lgs. 81/08 — formazione di dirigenti e preposti
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 — 12 ore, contenuti, aggiornamento 6 ore quinquennale
- Art. 55, c. 5, lett. c) D.Lgs. 81/08 — sanzioni
Testi di riferimento: D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni sulla formazione.
Domande frequenti
Quante ore dura il corso per dirigenti?
12 ore, secondo l'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 in vigore dal 24 maggio 2025. L'aggiornamento dura 6 ore ogni 5 anni.
Chi è considerato dirigente ai fini della sicurezza?
Chi, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d). Vale il ruolo di fatto, non solo l'inquadramento contrattuale.
Il corso dirigenti si può fare in e-learning?
Sì, l'Accordo 2025 consente l'e-learning per l'intero corso e per l'aggiornamento, su piattaforme conformi ai requisiti dell'allegato dedicato.
Il dirigente deve fare anche il corso lavoratori o preposti?
No: la formazione per dirigenti assorbe quella per lavoratori e per preposti. Restano dovute eventuali integrazioni sui rischi specifici dell'azienda.
Chi risponde se il dirigente non è formato?
Il datore di lavoro, che ha l'obbligo di formare dirigenti e preposti (art. 37, comma 7). Il dirigente non formato resta comunque responsabile per gli obblighi propri dell'art. 18.
Convegni e seminari valgono come aggiornamento?
Sì, l'aggiornamento quinquennale di 6 ore può essere assolto anche con la partecipazione a convegni e seminari, purché i contenuti siano coerenti con quelli previsti dall'Accordo e la partecipazione sia documentata.
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