Le misure di emergenza sono l’insieme delle disposizioni tecniche, organizzative e procedurali che il datore di lavoro deve adottare per fronteggiare situazioni di pericolo grave e immediato: incendio, infortunio o malore che richiede primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro. Costituiscono una componente specifica delle misure di prevenzione e protezione, perché intervengono quando, nonostante le misure ordinarie, si verifica comunque un evento pericoloso.
Il D.Lgs. 81/08 ne fissa i cardini agli artt. 18 e 43-46. Il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze antincendio, dell’evacuazione e del primo soccorso, garantirne la formazione, dotare l’azienda dei presidi necessari e adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, dando istruzioni affinché i lavoratori possano allontanarsi tempestivamente dal posto di lavoro. La gestione antincendio e dell’esodo è dettagliata dal D.M. 2 settembre 2021 (cosiddetto “decreto controlli/GSA”), mentre il primo soccorso è regolato dal D.M. 388/2003 in base alla classificazione dell’azienda.
In pratica le misure di emergenza si traducono in un piano di emergenza ed evacuazione (obbligatorio nelle aziende con più di dieci lavoratori e nei luoghi a maggiore rischio), nella presenza di squadre addette adeguatamente formate e aggiornate, nella manutenzione di estintori, idranti e impianti di rilevazione, nella segnaletica delle vie di esodo e nello svolgimento periodico di prove di evacuazione. Tali misure vanno coordinate con la segnaletica di sicurezza e con la cartellonistica, che indicano percorsi, uscite e presidi, e devono essere riviste a ogni modifica significativa dei luoghi o dell’organizzazione del lavoro.
Riferimenti normativi
- Art. 18 D.Lgs. 81/08
- Art. 43-46 D.Lgs. 81/08
- D.M. 2 settembre 2021
- D.M. 388/2003
Sinonimi
gestione delle emergenze, misure di gestione delle emergenze
Link correlati
- Segnaletica di sicurezza(glossario)
- Cartellonistica di sicurezza(glossario)
- Gerarchia delle misure di prevenzione(glossario)
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Addetto Antincendio
L’addetto antincendio è il lavoratore designato dal datore di lavoro per attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio e di gestione delle emergenze ed evacuazione. La designazione è obbligatoria (artt. 18 e 46 D.Lgs. 81/08) e la formazione è graduata in tre livelli dal D.M. 2/9/2021.
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Coordinatore emergenza
Il coordinatore dell’emergenza è la figura che dirige e coordina le azioni della squadra di emergenza durante un’evacuazione o un evento critico: dà l’allarme, gestisce l’esodo, tiene i contatti con i soccorsi esterni. Non è una figura nominativamente prevista dagli artt. 18 e 43, ma discende dall’organizzazione della gestione dell’emergenza richiesta dal D.M. 2 settembre 2021.
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Squadra di emergenza
La squadra di emergenza è l’insieme dei lavoratori che il datore di lavoro designa per attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione, salvataggio e primo soccorso (artt. 18 e 43). La designazione è obbligatoria e i designati non possono rifiutare l’incarico se non per giustificato motivo.
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Piano di emergenza ed evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è il documento che definisce le procedure da attuare in caso di emergenza — incendio, evacuazione, primo soccorso — indicando ruoli, allarme, vie di esodo e gestione delle persone presenti. È previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 81/08 e dettagliato dal D.M. 2/09/2021.