Quando è prevista la visita medica alla cessazione del rapporto?
Ultimo aggiornamento: · Revisione: Staff editoriale 123Sicurezza (Redazione normativa)
Le tipologie di visita (art. 41)
L’art. 41 D.Lgs. 81/08 elenca le visite mediche che compongono la sorveglianza sanitaria, tra cui:
- preventiva (anche in fase preassuntiva, a determinate condizioni);
- periodica, secondo il protocollo;
- su richiesta del lavoratore, se motivata;
- in occasione del cambio mansione;
- alla cessazione del rapporto nei casi previsti dalla normativa;
- al rientro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi.
Cessazione del rapporto
La visita alla cessazione è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa per rischi specifici (per esempio per esposizione ad agenti chimici, cancerogeni/mutageni, amianto). Negli altri casi può comunque essere inserita nel protocollo sanitario dal medico competente.
Esito
Ogni visita si conclude con un giudizio di idoneità alla mansione, eventualmente con prescrizioni o limitazioni, comunicato a datore e lavoratore.